Art. 6
In vigore dal 18 dic 1986
1. La Commissione può concedere un contributo finan- ziario comunitario a progetti di investimento materiale pubblici, semipubblici o privaei, relativi all'acquisto o alla costruzione di nuove navi da pesca.
2. Per poter beneficiare di un contributo, i progetti di cui al paragrafo 1 devono :
a)rientrare in uno dei programmi di cui all', approvato dalla Commissione ;
b)riguardare navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, pari o superiore a 9 metri ; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico ;
c)offrire garanzie sufficienti quanto alla loro redditività.
Storico versioni
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