Art. 8

1. Gli Stati membri accertano :

In vigore dal 18 dic 1986
-che i progetti riguardino navi che possiedono l'attrezzatura necessaria per le operazioni di pesca e per la sicurezza degli equipaggi ; -che i progetti siano realizzati da persone fisiche o giuridiche che possiedono una capacità professionale sufficiente per l'esercizio dell'attività di pesca, tenuto conto in particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, della loro formazione professionale. 2. Il contributo di cui all' è concesso, in via prioritaria, ai progetti relativi all'acquisto o alla costruzione di navi : a)sulle quali il proprietario maggioritario è imbarcato come comandante e che sostituiscono navi di età superiore a 15 anni ; b)destinate a sostituire navi predute accidentalmente o a seguito di naufragio, irrimediabilmente danneggiate, distrutte o ritirate definitivamente dall'attività di pesca nella Comunità. 3. Le navi sostituite di cui al paragrafo 2 non devono aver beneficiato del premio di arresto definitivo di cui all'arti- colo 22. TITOLO III Ammodernamento della flotta da pesca
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