Art. 2
In vigore dal 18 dic 1986
1. Ai sensi del presente regolamento, per « programma pluriennale di orientamento », in appresso denominato « programma », si intende un complesso di obiettivi, accompagnato da un inventario dei mezzi necessari per la loro realizzazione, che consenta di orientare, in una prospettiva globale di carattere duraturo, lo sviluppo del settore della pesca.
2. I programmi devono essere segnatamente intesi ad assicurare :
a)la creazione di una flotta da pesca vitale, in armonia con le esigenze economiche e sociali delle regioni interessate e adeguate alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine :
b)l'adeguamento dell'attività di pesca all'evoluzione della domanda dei consumatori e all'approvvigionamento regolare dei mercati ;
c)la pesa in considerazione delle conseguenze socioeconomiche e dell'impatto regionale dell'evoluzione prevista del settore in questione ;
d)lo sviluppo di allevamenti tecnicamente vitali ed economicamente redditizi di pesci, crostacei o molluschi.
3. I programmi devono riguardare il complesso del settore nello Stato membro interessato e contenere almeno i dati di cui all'allegato I.
4. La Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all', può completare l'allegato I.
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