Art. 7

In vigore dal 18 dic 1986
1. Per ciascun progetto e rispetto all'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, i tassi del contributo previsto all' e della partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sono quelli indicati nell'allegato II. I tassi del contributo comunitario di cui a detto allegato sono maggiorati di 5 punti quando il beneficiario o uno dei beneficiari : a)è un pescatore che, alla data della prima trasmissione del progetto alla Commissione, non ha ancora compiuto 40 anni d'età e, alla stessa data, non è mai stato proprietario maggioritario di un'altra nave da pesca ; b)al momento del versamento del contributo è proprietario del 40 % almeno della nave oggetto del progetto o assume, alla medesima data, in qualità di gestore e a titolo personale, la piena responsabilità dell'impresa di pesca in questione ; c)si impegna a restare imbarcato sulla stessa nave, salvo caso di forza maggiore, come comandante per almeno cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio della nave stessa. 2. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'.
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