Art. 5

In vigore dal 18 dic 1986
1. A fini di informazione sull'andamento dei programmi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o aprile di ogni anno, un documento di sintesi sullo stato di avanzamento dei loro necessarie per la costituzione e l'aggiornamento dello schedario comunitario delle navi da pesca. 2. A richiesta dello Stato membro in questione o della Commissione, ciascun programma approvato può formare oggetto di riesame e di eventuali modifiche. 3. La Commissione decide in merito all'approvazione delle modifiche di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di cui all'. 4. Se del caso, le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. TITOLO II Ristrutturazione e rinnovo della flotta da pesca
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