Art. 3
In vigore dal 18 dic 1986
1. Entro e non oltre il 30 aprile 1987, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un programma relativo alla loro flotta da pesca, nonché un programma relativo all'acquicoltura e alla sistemazione delle zone marittime pro- tette.
2. I programmi di cui al paragrafo 1 vertono sul periodo compreso tra il 1o gennaio 1987 e il 31 dicembre 1991.
3. Al più tardi otto mesi prima della scadenza dei programmi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione nuovi programmi relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 1996.
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