Art. 9

In vigore dal 18 dic 1986
1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario alle azioni di ammodernamento della flotta da pesca realizzate dagli Stati membri. 2. Per poter beneficiare di un contributo, le azioni di cui al paragrafo 1 devono : a)raggruppare, per uno Stato membro determinato, un complesso di progetti di investimento materiale pubblici, semipubblici o privati relativi all'ammodernamento o alla riconversione di navi da pesca in attività ; b)rientrare in uno dei programmi di cui all', approvato dalla Commissione. 3. Gli Stati membri accertano che i progetti di cui al paragrafo 2, lettera a) : a)riguardino navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, pari o superiore a 9 metri ; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico ; b)siano intesi alla razionalizzazione delle operazioni di pesca, alla migliore conservazione della catture, alla realizzazione di risparmi di energia o al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza degli equipaggi ; c)siano sostanziali e comportino investimenti ammissibili al beneficio del contributo di importo pari almeno a 25 000 ECU per progetto ; questo limite è ridotto a 12 000 ECU per i progetti che riguardano navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, compresa tra 9 e 12 metri ; d)riguardino lavori da realizzare nella Comunità ; e)non eccedano il 50 % del valore di una nave nuova dello stesso tipo della nave in causa ; f)riguardino navi dotate dell'attrezzatura necessaria per le operazioni di pesca e per la sicurezza degli equipaggi ; g)siano realizzati da persone fisiche o giuridiche che possiedono una capacità professionale sufficiente per l'esercizio dell'attività di pesca, tenuto conto in particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, della loro formazione professionale.
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