Art. 28

In vigore dal 18 dic 1986
1. Il contributo di cui all' consiste in sovvenzioni in conto capitale concesse in uno o più versamenti. 2. Per ciascun progetto e rispetto all'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, il contributo di cui all' nonché la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sono quelli indicati nell'allegato VI. 3. Gli investimenti presi in considerazione per un contributo sono finanziati in via prioritaria nel quadro dell'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77. A tal fine, le domande di contributo relative ai progetti di cui all', presentate in virtù del presente regolamento, si considerano presentate simultaneamente in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77. 4. Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. TITOLO IX Prospezione dei mercati
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