Art. 50

In vigore dal 18 dic 1986
Le disposizioni del titolo I nonché le azioni previste ai titoli II, III, IV, VII e X del presente regolamento si applicano alle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla. Tuttavia quelle di cui ai titoli II, III, VII e X si applicano soltanto alle navi da pesca di questi territori in conformità del regolamento (CEE) n. 570/86.(1)
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