Art. 45

In vigore dal 18 dic 1986
1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per : -accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate a norma del presente regolamento ; -prevenire e perseguire le irregolarità ; -recuperare le somme indebitamente versate a seguito di irregolarità o negligenza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine, in particolare l'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. 2. In mancanza di un recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sostenute dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri. 3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta ove necessario le regole generali di applicazione del presente articolo.
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