Art. 43
1. Il contributo comunitario di cui agli articoli 6, 9 e 11 può consistere in :
In vigore dal 18 dic 1986
a)abbuoni d'interesse su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sulle risorse proprie o sulle risorse del nuovo strumento comunitario (NSC), ovvero da altri organismi finanziari ;
b)sovvenzioni in conto capitale per la costituzione o lo sviluppo di fondi di garanzia dei prestiti contratti per la realizzazione dei progetti ;
c)sovvenzioni in conto capitale concesse in uno o più versamenti ;
d)anticipi rimborsabili.
2. In caso di applicazione delle disposizioni del para- grafo 1, lettere a), b) e d), i tassi del contributo comunitario di cui agli allegati II e III vengono valutati in equivalente sovvenzione.
3. L'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, let- tera a), è subordinata ad una preventiva convenzione tra la Commissione e la BEI, relativa alle modalità di cooperazione.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'.
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