Art. 40
In vigore dal 18 dic 1986
1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione è di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1987.
2. La realizzazione delle azioni oggetto del presente regolamento comporta una spesa globale a carico del bilancio comunitario valutata a 800 milioni di ECU per il periodo 1987-1991.
3. In funzione delle esigenze del corretto funzionamento della politica comune dells pesca e in ogni caso alla fine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1987, le modalità del presente regolamento, ivi compresa la stima finanziaria di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco delle regioni, di cui agli allegati II e III, che beneficiano di un contributo comunitario maggiorato, formano oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione.
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