Art. 37
In vigore dal 18 dic 1986
1. Le domande di contributo che non abbiano potuto beneficiare di quest'ultimo a motivo dell'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili sono riportate una sola volta all'esercizio finanziario successivo.
2. Le domande di contributo presentate per la prima volta dopo il 31 ottobre 1985 a norma del regolamento (CEE) n. 2908/83 e che non abbiano potuto beneficiare di un contributo comunitario a motivo dell'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili possono essere prese in considerazione nell'ambito e alle condizioni del presente regolamento per l'esercizio finanziario 1987.
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