Art. 35
1. Previa consultazione del comitato, la Commissione decide :
In vigore dal 18 dic 1986
a)due volte all'anno, in merito alle domande relative ai progetti o alle azioni di cui ai titoli II, III e IV ; la prima decisione deve essere presa entro il 30 aprile e vertere sulle domande presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente ; la seconda decisione deve essere presa entro il 31 ottobre e vertere sulle domande presentate entro il 31 marzo dell'anno in corso ;
b)due volte all'anno, in merito alle domande relative ai progetti di cui al titolo VIII ; la prima decisione deve essere presa entro il 30 giugno e vertere sulle domande presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente ; la seconda decisione deve essere presa entro il 31 dicembre e vertere sulle domande presentate entro il 28 febbraio dell'anno in corso.
2. In deroga al paragrafo 1, nel 1987 la Commissione decide una sola volta in merito alle domande relative ai progetti o alle azioni di cui ai titoli II, III e IV. La decisione deve essere presa entro il 31 dicembre e vertere sulle domande presentate entro il 15 maggio dello stesso anno.
3. Le decisioni in materia di contributi sono notificate allo Stato membro interessato nonché ai beneficiari dei progetti di cui ai titoli II, IV e VIII.
Storico versioni
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