Art. 39

In vigore dal 18 dic 1986
1. Per ciascun progetto che, nel quadro dei titoli II e IV, abbia beneficiato della concessione di un contributo a norma del presente regolamento, il beneficiario trasmette alla Commissione, tramite lo Stato membro interesssato, una relazione sui risultati del progetto, in particolare sui risultati finanziari. La relazione è presentata : -due anni dopo l'ultimo versamento del contributo per i progetti di cui al titolo II nonché per quelli di cui all', paragrafo 1, lettera a) ; -cinque anni dopo l'ultimo versamento del contributo per i progetti di cui all', paragrafo 1, lettera b). 2. Se il beneficiario non adempie gli obblighi previsti al paragrafo 1, la Commissione, previo preavviso al beneficiario stesso, può decidere di revocare, totalmente o parzialmente, la decisione di concessione, secondo la procedura di cui all'. La decisione è notificata allo Stato membro interessato nonché al beneficiario. La Commissione procede al recupero, totale o parziale, delle somme versate. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i dati che devono figurare nella relazione di cui al paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. TITOLO XII Disposizioni finanziarie e generali
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