Art. 44

In vigore dal 18 dic 1986
1. Per tutta la durata dell'intervento comunitario, l'auto- rità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all', può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo : -se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero -se alcune condizione prescritte non sone soddisfatte ovvero -se il beneficiario, contrariamente alle informazioni contenute nella sua domanda e riportate nella decisione di concessione del contributo, non inizia, entro un anno dalla notifica della decisione, a realizzare i lavori o se, prima della scadenza di tale termine, non ha fornito garanzie sufficienti per l'esecuzione del progetto ovvero -se il beneficiario non termina i lavori entro i due anni successivi al loro inizio, salvo in caso di forza mag- giore. La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario. La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la prcedura di cui all'.
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