Art. 46
In vigore dal 18 dic 1986
1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per la realizzazione delle azioni contemplate dal presente regolamento e prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli che la Commissione ritenesse utile effettuare nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, ivi comprese le verifiche sul posto.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate al fini dell'applicazione degli atti comunitari rela- tivi alla politica comune della pesca, sempreché tali atti comportino un'incidenza finanziaria per il bilancio comunitario nel quadro delle azioni oggetto del presente regolamento.
2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 206 del trattato nonché qualsiasi controllo organizzato sulla base dell'articolo 209, lettera c), del trattato stesso, gli agenti incaricati dalla Commissione delle verifiche sul posto hanno accesso ai registri e ad ogni altro documento relativo alle spese finanziate dalla Comunità. Essi possono in particolare verificare :
a)la conformità della prassi amministrativa alle norme comunitarie ;
b)l'esistenza dei necessari documenti giustificativi e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal bilancio comunitario ;
c)le condizioni alle quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal bilancio comunitario.
La Commissione avverte in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro presso il quale o nel cui territorio la verifica è effettuata. Agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a dette verifiche.
A richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, gli organismi competenti dello Stato membro in causa procedono a verifiche o a indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali pos- sono partecipare agenti della Commissione.
Onde accrescere le possibilità di verifica, la Commissione, con l'accordo degli Stati membri interessati, può associare a determinate verifiche o indagini talune amministrazioni dagli Stati membri in causa.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove necessario, le norme generali di applicazione del presente articolo.
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