Art. 49
In vigore dal 18 dic 1986
1. In applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1676/85(1) gli importi in ECU di cui agli del presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale applicando i tassi di conversione agricola in vigore il 1o gennaio dell'anno precedente quello nel corso del quale la Commissione si pronuncia per la prima volta, ai sensi dell' del presente regolamento, sulla domanda di contributo interessata.
2. In applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1676/85 gli importi in ECU di cui all' e agli allegati IV e V del presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale applicando i tassi di conversione agricola in vigore il 1o gennaio dell'anno nel corso del quale i premi vengono concessi.
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