Art. 34
In vigore dal 18 dic 1986
1. Le domande di contributo comunitario relative ai progetti di cui ai titoli II, IV e VIII sono presentate alla Commissione tramite lo Stato membro interessato, previo parere favorevole di quest'ultimo, in base alle priorità dei programmi pluriennali di orientamento.
2. Le domande di contributo comunitario relative alle azioni di cui al titolio III sono presentate alla Commissione dallo Stato membro interessato.
3. Le domande di contributo incomplete non sono prese in considerazione.
4. I dati che devono figurare nelle domande nonché la forma della loro presentazione sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'.
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