Art. 38

In vigore dal 18 dic 1986
Gli investimenti che hanno beneficiato di un contributo comunitario a norma del presente regolamento non possono essere venduti fuori della Comunità o destinati a fini diversi dalla pesca per un periodo di 10 anni a decorrere dalla loro entrata in servizio e devono essere utilizzati per l'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità durante lo stesso periodo. Questo periodo è tuttavia ridotto a 5 anni per i progetti relativi all'ammodernamento a alla riconversione delle navi da pesca in attività di cui al titolo III.
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