Art. 16
In vigore dal 11 nov 1985
1. L'importo compensativo monetario da concedere all'importazione è pagato soltanto su presentazione della dichiarazione d'importazione e, se del caso, dei relativi documenti allegati, contenente le informazioni di cui all' e indicante che i prodotti sono stati importati. In detta copia deve essere inoltre indicato il giorno in cui la dichiarazione stessa è stata accettata dalle autorità doganali. Tuttavia, in caso di applicazione dell', deve essere presentata soltanto la prova menzionata allo stesso articolo, debitamente vistata. 2. L'importo compensativo monetario da concedere all'esportazione è pagato soltanto su presentazione della dichiarazione d'esportazione, contenente le informazioni di cui all' e indicante il giorno in cui la dichiarazione stessa è stata accettata dalle autorità doganali. Inoltre, la dichiarazione deve recare la dicitura di cui all', paragrafo 1, o deve essere fornita la prova che i prodotti:a) hanno lasciato il territorio dello stato membro esportatore, ob)hanno raggiunto una delle destinazioni di cui all' o 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/79.Tale prova è fornita in conformità delle disposizioni stabilite dallo stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è stata accettata. 3. Qualora per le restituzioni si applichi l' del regolamento (CEE) n. 2730/79, le relative disposizioni si applicano, per quanto di ragione, anche agli importi compensativi monetari positivi. 4. Il regime di deposito di approvvigionamento previsto dall' del regolamento (CEE) n. 2730/79, si applica agli importi compensativi positivi da concedere. In tal caso, l'importo compensativo monetario da concedere è pagato in anticipo quando è fornita la prova che, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità doganali di esportazione, i prodotti sono stati depositati in un deposito di approvvigionamento.
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