Art. 21
In vigore dal 11 nov 1985
1. Non si applica alcun importo compensativo monetario ai prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare comunitario o nazionale:a) negli scambi intracomunitari e all'esportazione verso i paesi terzi, allorché si tratti di prodotti provenienti da scorte d'intervento;b)all'esportazione verso i paesi terzi, allorché si tratti di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità. 2. Non si riscuote alcun importo compensativo monetario sulle esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito delle operazioni di aiuto alimentare realizzate da organismi aventi finalità umanitarie, riconosciuti secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 1677/85. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI
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