Art. 22
In vigore dal 11 nov 1985
1. Qualora i prodotti siano reintrodotti in uno stato membro dopo essere stati da questo esportati verso un altro stato membro, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 si applicano, per quanto di ragione, nello stato membro di reimportazione ai prodotti che soddisfano alle condizioni enunciate all', paragrafo 2, di detto regolamento. 2. Agli importi compensativi monetari da riscuotere negli scambi intracomunitari si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni seguenti:- regolamento (CEE) n. 1430/79, congiuntamente all', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento,-regolamento (CEE) n. 1697/79,-direttiva 79/623/CEE. TITOLO V PROCEDURE PARTICOLARI
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