Art. 25

In vigore dal 11 nov 1985
1. Il presente articolo stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti per i quali sia stata presentata, in conformità del regolamento (CEE) n. 1430/79, una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, qualora il rimborso o lo sgravio sia subordinato alla riesportazione dei prodotti verso un paese terzo o alla loro distruzione. 2. Qualora, al momento della riesportazione, la domanda di rimborso o di sgravio non sia ancora stata accettata, ogni importo compensativo monetario negativo deve essere assistito da garanzia e nessun importo compensativo monetario positivo può essere concesso prima che le autorità competenti abbiano deliberato in merito. 3. Qualora la domanda di rimborso o di sgravio sia stata accettata dalle autorità competenti e sia applicabile l' del regolamento (CEE) n. 1430/79, non viene riscosso alcun importo compensativo monetario negativo né concesso alcun importo compensativo monetario positivo alla riesportazione dei prodotti in causa. 4. Qualora la domanda di rimborso o di sgravio sia stata accolta dalle autorità competenti e i prodotti non siano stati soggetti ad importi compensativi monetari al momento dell'immissione in libera pratica, ma lo siano alla riesportazione:a) non vengono applicati importi compensativi monetari alla riesportazione se le formalità doganali di esportazione sono espletate nello stato membro nel quale i prodotti sono stati originariamente importati;b)vengono applicati importi compensativi monetari alla riesportazione se le formalità doganali di esportazione sono espletate in un altro stato membro; tuttavia lo stato membro esportatore può, su richiesta, applicare l'importo valido al momento dell'importazione in detto stato membro. 5. Qualora sia chiesta la distruzione di prodotti che all'atto dell'immissione in libera pratica non erano soggetti ad importi compensativi monetari e la distruzione debba aver luogo in uno stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati immessi in libera pratica:a) se lo stato membro in cui ha luogo la distruzione applica importi compensativi monetari negativi, l'autorizzazione a distruggere i prodotti è subordinata al rimborso alle autorità competenti di tale stato membro dell'importo compensativo monetario concesso all'importazione nello stesso stato membro;b)se all'importazione nello stato membro in cui ha luogo la distruzione dei prodotti sono applicati importi compensativi monetari positivi, tale stato membro pùo autorizzare il rimborso dell'importo riscosso all'interessato.
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