Art. 26
In vigore dal 11 nov 1985
Qualora si applichi l' del regolamento (CEE) n. 1430/79 e siano rispettate le altre disposizioni dello stesso regolamento, l'importo compensativo monetario negativo da applicare alla riesportazione è, nei casi in cui l'importo compensativo monetario all'importazione ecceda i dazi all'importazione, l'importo netto concesso all'importazione. Se al momento della riesportazione non è stato ancora deciso se le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1430/79 sono rispettate, è riscosso l'importo compensativo monetario fissato per l'esportazione.
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