Art. 31

In vigore dal 11 nov 1985
1. La nota complementare 4 del capitolo 4 e la nota complementare 3 del capitolo 10 della tariffa doganale comune si applicano, per quanto di ragione, agli importi compensativi monetari riscossi per un'importazione proveniente da un paese terzo. 2. In caso di riscossione di un importo compensativo monetario per un'esportazione verso un paese terzo o per un'importazione o esportazione negli scambi intracomunitari, si applicano per quanto di ragione, le seguenti note complementari della tariffa doganale comune:- nota complementare 5 del capitolo 2,- nota complementare 4 del capitolo 4,- nota complementare 3 del capitolo 10,- nota complementare 3 del capitolo 11. 3. L'importo compensativo monetario che può essere concesso per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 e 11 della tariffa doganale comune è determinato come segue:a) se un componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, il tasso applicabile è quello valido per tale componente;b)per gli altri miscugli, il tasso applicabile è quello valido per il componente che dà luogo all'importo compensativo monetario meno elevato. Quando uno o più componenti non abbiano diritto ad importi compensativi monetari, non è concesso alcun importo compensativo monetario per i relativi miscugli. 4. Ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari applicabili ad un insieme di prodotti, ogni componente si considera come una voce a parte. 5. Il disposto dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applica ai miscugli o agli insiemi di prodotti per i quali siano state fissate regole di calcolo specifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3154:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo