Art. 28
In vigore dal 11 nov 1985
1. Se la mancata applicazione di importi compensativi monetari a norma dell' comporta l'esenzione da un importo compensativo monetario, il richiedente deve costituire una garanzia di importo pari a quello che sarebbe stato normalmente riscosso. 2. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è incamerata per la totalità o proporzionalmente al quantitativo di prodotti in causa:a) se questi hanno subito una lavorazione non autorizzata, ob)se la relativa operazione non è stata completata entro i termini prescritti. 3. Se, a norma dell', l'importo compensativo monetario non è stato concesso e la cauzione di cui al paragrafo 1 è stata del tutto o in parte incamerata, l'importo compensativo monetario è concesso per i quantitativi in causa, a richiesta dell'interessato. In caso di applicazione del presente paragrafo, il periodo di cui all', paragrafo 2, decorre dal giorno in cui la cauzione è incamerata.
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