Art. 17

In vigore dal 11 nov 1985
1. Il pagamento degli importi compensativi monetari da concedere è effettuato soltanto su presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato. Gli stati membri possono prescrivere che tale domanda sia redatta su uno speciale formulario. 2. Salvo caso di forza maggiore, il diritto al pagamento degli importi compensativi monetari viene meno se i relativi documenti non sono presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'importazione o quella di esportazione. 3. Gli importi compensativi monetari sono pagati dalle autorità competenti entro due mesi dalla data di presentazione dei documenti giustificativi, tranne:a) in caso di forza maggiore, oppureb)nel caso che siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto agli importi compensativi monetari. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia confermata. TITOLO III FRANCHIGIE
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