Art. 13
In vigore dal 11 nov 1985
Prima che le autorità doganali autorizzino l'esportazione o l'ammissione al beneficio del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80, l'importo compensativo monetario o, se del caso, la frazione eccedente la restituzione da versare all'esportazione deve essere pagato o garantito da una cauzione, salvo che venga concessa una dilazione di pagamento della durata prevista dalla direttiva 78/453/CEE, alle condizioni dalla stessa stabilite. Sezione D Applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1677/85
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