Art. 8

In vigore dal 11 nov 1985
1. Per i prodotti destinati ad essere esportati dopo essere stati sottoposti al regime di perfezionamento attivo, in appresso denominati «prodotti ottenuti», si applicano le disposizioni seguenti. 2. L'importo compensativo monetario si applica ai prodotti ottenuti che sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari e che, se rientrano nella sfera di applicazione:a) dell'organizzazione comune di mercato, contengono prodotti agricoli i quali: - prima di essere impiegati nell'operazione di perfezionamento, si trovavano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 2, del trattato, e -sarebbero stati sottoposti al regime degli importi compensativi monetari se, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione per i prodotti ottenuti, fossero stati esportati allo stato naturale, ob)del regolamento (CEE) n. 3033/80, contengono prodotti di base i quali, prima di essere utilizzati nell'operazione di perfezionamento, rispondevano ai requisiti di cui alla lettera a). 3. Se un prodotto ottenuto:- appartiene ad una categoria di prodotti disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, o-è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80 e l'importo compensativo monetario è calcolato in funzione delle rispettive quantità di prodotti di base in esso contenuti e non è fissato per il prodotto ottenuto in quanto tale,l'importo da applicare è l'importo totale applicabile ai prodotti impiegati nell'operazione di perfezionamento che si trovavano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 2, del trattato. 4. Per quanto riguarda un prodotto ottenuto, compreso nella sfera di applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, l'importo da applicare è quello previsto per il prodotto ottenuto, previa detrazione dell'importo che sarebbe stato applicato ai prodotti di base effettivamente impiegati nell'operazione di perfezionamento, ma che non si trovavano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 2, del trattato prima di essere impiegati nell'operazione di perfezionamento, qualora detti prodotti siano stati immessi in libera pratica al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.Qualora, in sede di calcolo dell'importo compensativo monetario per il prodotto ottenuto, si tenga conto di una restituzione alla produzione per un prodotto di base incorporato nel suddetto prodotto ottenuto, se ne tiene conto anche in sede di calcolo dell'importo da detrarre.Tuttavia, l'importo da detrarre non può eccedere l'importo calcolato sulla base dei quantitativi indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80. Per procedere al raffronto di tali importi, i quantitativi di prodotti di base impiegati e i quantitativi teorici indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 vengono raggruppati nelle tre categorie seguenti:- cereali e cereali trasformati,-latte e prodotti lattiero-caseari diversi dal lattosio,-lattosio, zucchero e sciroppi contenenti zucchero.Nell'ambito di ciascuna di queste categorie devono essere raffrontati l'importo calcolato in base ai quantitativi realmente impiegati e l'importo calcolato partendo dal quantitativo teorico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4, per «prodotti di base» si intendono i prodotti contemplati dal:- regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari),-regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero),-regolamento (CEE) n. 2727/75 (cereali).Se le merci comprese nel regolamento (CEE) n. 3033/80 sono utilizzate per l'operazione di perfezionamento, esse sono ugualmente considerate come prodotti di base. 6. In deroga al disposto del paragrafo 4, terzo comma, per le merci ottenute di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, contenenti prodotti della voce 17.02 o della sottovoce 21.07 F della tariffa doganale comune e ottenuti in regime di perfezionamento attivo da cereali o da cereali trasformati, i quantitativi di prodotti indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 vengono raggruppati nelle due categorie seguenti:- cereali e cereali trasformati; lattosio, zucchero e sciroppi contenenti zucchero;-latte e prodotti lattiero-caseari diversi dal lattosio. 7. Ai fini del raffronto di cui al paragrafo 4, terzo comma, se i prodotti di cui al paragrafo 5, secondo comma, sono utilizzati per l'operazione di perfezionamento, i quantitativi teorici indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 sono considerati come quantitativi di prodotti di base effettivamente impiegati. 8. I certificati di fissazione anticipata della restituzione, di cui all' del regolamento (CEE) n. 3035/80, riguardanti prodotti di base non possono essere utilizzati quando implicano la fissazione in anticipo dell'importo compensativo monetario.
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