Art. 12
In vigore dal 11 nov 1985
1. Se l'importo compensativo monetario da riscuotere all'esportazione è detratto dalla restituzione a norma dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1677/85, l'ammontare di cui è ridotta la restituzione deve essere coperto da un'adeguata cauzione al momento in cui viene accettata la dichiarazione d'esportazione.Nel caso in cui l'importo compensativo monetario sia superiore alla restituzione e si applichi il comma precedente, l'ammontare di cui è ridotto l'importo compensativo monetario deve essere coperto da un'adeguata cauzione al momento in cui viene accettata la dichiarazione d'esportazione. 2. La cauzione può essere fissata per ogni operazione di esportazione o per una serie di operazioni ed è stabilita tenendo conto dell'entità della riduzione applicata alla restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo monetario. 3. Su presentazione della prova richiesta dall'arti- colo 9 ed eventualmente dagli o 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 o dagli articoli corrispondenti dei regolamenti che recano disposizioni specifiche per la concessione della restituzione per i singoli prodotti, la cauzione è svincolata proporzionalmente alla restituzione che sarebbe stata concessa su presentazione della prova, se l'importo compensativo monetario non fosse stato applicabile. 4. Se una delle prove richieste non è stata presentata entro i termini previsti, la parte di cauzione non svincolata per mancanza di detta prova è incamerata; essa non viene tuttavia incamerata se la prova è fornita nei termini supplementari eventualmente concessi. 5. Qualora la cauzione sia incamerata, il pagamento differito dell'importo garantito dalla cauzione viene considerato come una facilitazione di pagamento supplementare ai sensi dell' della direttiva 78/453/CEE. Tali facilitazioni di pagamento supplementari sono da considerarsi concesse a decorrere dall'ultima data in cui, a norma della direttiva, l'importo compensativo monetario avrebbe dovuto essere pagato se non fosse stato applicato l', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1677/85. 6. La costituzione della cauzione prevista al para- grafo 2 non è necessaria:a) - se il tasso della restituzione è identico per tutte le destinazioni, oppure -se il tasso più basso della restituzione è superiore al tasso dell'importo compensativo monetario, eb)-se i prodotti di cui trattasi sono assoggettati al regime di transito comunitario o ad un regime equivalente ai fini della loro esportazione verso i paesi terzi, oppure -se i prodotti di cui trattasi sono assoggettati a un regime amministrativo nazionale che ne garantisca l'esportazione verso un paese terzo dallo stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali d'esportazione, ec)se le disposizioni nazionali prevedono la riscossione degli importi detratti conformemente al paragrafo 1, nei casi in cui il diritto alla restituzione non sia stato accertato. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se i prodotti da esportare fruiscono del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1).
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