Art. 14
In vigore dal 11 nov 1985
1. Se uno stato membro esportatore desidera avvalersi della facoltà prevista dall' del regolamento (CEE) n. 1677/85, essa informa delle sue intenzioni la Commissione, previo accordo dello stato membro importatore. La Commissione ne informa gli altri stati membri.I prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata prima della data alla quale ci si è avvalsi della facoltà sopra menzionata non sono soggetti alle disposizioni di detto . 2. Se, dopo essersi avvalso del disposto dell' del regolamento (CEE) n. 1677/85, uno stato membro esportatore o importatore intende rinunciare alla sua applicazione, ne informa preventivamente l'altro stato membro interessato e la Commissione, la quale ne dà comunicazione agli altri stati membri.In tal caso, i prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata prima della data di decorrenza degli effetti della rinuncia rimangono soggetti all'applicazione dell' suddetto.
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