Art. 19

In vigore dal 11 nov 1985
1. Non sono riscossi importi compensativi monetari per i prodotti forniti nella Comunità per l'approvvigionamento:a) delle navi adibite alla navigazione marittima, ob)degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, ivi comprese le linee intracomunitarie,c)di una delle destinazioni previste dall'articolo 19 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79;sempreché non venga chiesta alcuna restituzione all'esportazione. 2. Non sono riscossi importi compensativi monetari per i prodotti destinati all'approvvigionamento di forze armate di stanza nel territorio di uno stato membro ma non appartenenti a quest'ultimo, sempreché:a) i prodotti provengano dal mercato interno dello stato membro nel cui territorio le forze armate sono di stanza, eb)non sia chiesta alcuna restituzione all'esportazione. 3. a) Ai fini del paragrafo 1, se, prima di raggiungere tale destinazione specificata, un prodotto per il quale le formalità doganali sono state espletate attraversa i territori diversi da quello dello stato membro nel cui territorio sono state espletate tali formalità, la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5, rilasciato e utilizzato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 e del presente regolamento.b)Nei casi menzionati nel paragrafo 1, lettere a) e b), le caselle 101 e 103 dell'esemplare di controllo sono riempite; la casella 104 del suddetto esemplare viene riempita cancellando la frase che figura al primo trattino e aggiungendo al secondo trattino una delle frasi seguenti: - «Levering til proviantering - forordning (EOEF) nr. 3154/85», -«Lieferung zur Bevorratung - Verordnung (EWG) Nr. 3154/85», -«ÐñïìÞèaaéá ãéá ôñïoeïaeïóssá - Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3154/85», -«Supply for victualling - Regulation (EEC) No 3154/85», -«Livraison pour l'avitaillement - règlement (CEE) n° 3154/85», -«Fornitura per approvvigionamento di bordo - regolamento (CEE) n. 3154/84», -«Levering voor bevoorrading - Verordening (EEG) nr. 3154/85».c)Nel caso di fornitura alle piattaforme, le caselle 101 e 103 del suddetto esemplare sono riempite; la casella 104 del suddetto esemplare viene riempita cancellando la frase che figura al primo trattino e aggiungendo al secondo trattino una delle frasi seguenti: -«Proviant til platforme - forordning (EOEF) nr. 3154/85», -«Bevorratungslieferung fuer Plattformen - Verordnung (EWG) Nr. 3154/85», -«ÐñïìÞèaaéaaò ôñïoeïaeïóssáò ãéá aaîÝaeñaaò - Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3154/85», -«Catering supplies for platform - Regulation (EEC) No 3154/85», -«Livraison pour l'avitaillement des plates- formes - règlement (CEE) n° 3154/85», -«Provviste di bordo per piattaforma - regolamento (CEE) n. 3154/85», -«Leverantie van boordproviand aan platform - Verordening (EEG) nr. 3154/85».d)In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), l'interessato deve fornire la prova di costituire provviste di bordo nelle condizioni previste dall'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/79. 4. Se l'esemplare di controllo non è pervenuto all'ufficio di partenza o all'organismo accentratore entro tre mesi dalla data del rilascio per motivi non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può chiedere al servizio competente che altri documenti vengano accettati come equivalenti, indicando i motivi di tale richiesta e fornendo documenti giustificativi. Tali documenti giustificativi comprendono una conferma dell'ufficio doganale competente per il controllo della destinazione in causa, attestante che la destinazione prevista è stata rispettata.
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