Art. 11

In vigore dal 11 nov 1985
1. Se, dopo espletamento delle formalità doganali d'esportazione, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi previsti al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere avviato verso una stazione o un destinatario situati nel territorio di un altro stato membro o di un paese terzo, l'ufficio doganale di partenza provvede a che sia apposta sulla dichiarazione d'esportazione la dicitura seguente:«Uscita dal territorio geografico . . . (dello stato membro di partenza o della Comunità) in base a procedura semplificata di transito comunitario per ferrovia/grandi contenitori». 2. L'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno dello stato membro di partenza, soltano se è accertato:- che l'importo compensativo monetario già pagato è stato rimborsato, oppure-che i servizi interessati hanno adottato tutte le misure perché esso non venga pagato.Tuttavia, se l'importo compensativo monetario è stato pagato in applicazione dell', paragrafo 2, e il prodotto non ha lasciato il territorio dello stato membro di partenza, l'ufficio di partenza ne informa l'organismo incaricato del pagamento dell'importo compensativo monetario e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso, l'importo compensativo monetario è considerato pagato indebitamente.
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