Art. 10
In vigore dal 11 nov 1985
1. Negli scambi intracomunitari, le informazioni richieste conformemente all', paragrafo 1, lettere a) e c), devono essere riportate nella casella «Designazione delle merci» o, se del caso, in quella «Peso netto» del documento di transito comunitario interno.Qualora si applichi uno dei regimi previsti al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77, tali informazioni devono essere iscritte nella casella «Designazione delle merci» del documento previsto da tale regime e devono essere autenticate dal timbro dell'ufficio doganale di partenza. 2. Se un documento di transito comunitario è sostituito da un altro, quest'ultimo deve recare le stesse indicazioni che figurano nel documento precedente, ivi compresi il tipo e il numero di registrazione di tale documento e l'indicazione dell'ufficio doganale di partenza che lo ha rilasciato. 3. Se, al momento dell'importazione, le autorità competenti classificano i prodotti in una voce o sottovoce tariffaria diversa da quella menzionata nel documento di transito, l'ufficio doganale di partenza deve essere informato della voce o sottovoce adottata. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:- ai prodotti scortati dall'esemplare di controllo di cui all', paragrafo 1, e-alle spedizioni il cui quantitativo netto non supera, per ciascuna voce o sottovoce tariffaria in causa, 1 000 kg o, secondo il caso, 10 hl.
Storico versioni
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