Art. 15

In vigore dal 11 nov 1985
1. Il pagamento, da parte dello stato membro esportatore, dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere concesso dallo stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'importazione nello stato membro in causa.Tale prova è fornita mediante presentazione di un esemplare di controllo T 5, denominato in appresso esemplare di controllo, rilasciato e utilizzato a norma del regolamento (CEE) n. 223/77 e del presente articolo. Le «menzioni speciali» dell'esemplare di controllo devono essere compilate come segue:- nella casella 101: è indicata la voce o sottovoce della tariffa doganale comune in cui rientrano i prodotti;-nella casella 103: è indicato, in lettere, il peso netto dei prodotti;-nella casella 104: è cancellata al primo trattino la dicitura «uscita dal territorio geografico della Comunità» e aggiunta al secondo trattino una delle diciture seguenti: - «Til indfoersel . . . (den importerende medlemsstat) - Forordning (EOEF) nr. 3154/85», -«Zur Einfuhr in . . . (einfuehrender Mitgliedstaat) - Verordnung (EWG) Nr. 3154/85», -«Ðñïïñéaeueìaaíï ãéá aaéóáãùãÞ aaéò . . . (ÊñUEôïò ìÝëïò aaéóáãùãÞò) - êáíïíéóìueò (EOK) áñéè. 3154/85», -«For import into . . . (importing Member State) - Regulation (EEC) No 3154/85», -«Destiné à l'importation en . . . (État membre importateur - règlement (CEE) n° 3154/85», -«Destinato all'importazione in . . . (stato membro importatore) - regolamento (CEE) n. 3154/85», -«Bestemd voor invoer in . . . (invoerende Lid-Staat) - Verordening (EEG) nr. 3154/85». 2. Se i prodotti sono stati importati, l'ufficio doganale competente dello stato membro destinatario compila la casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo, aggiungendo alla dicitura «sono state utilizzate nelle condizioni previste a tergo il . . .», la data di accettazione della dichiarazione d'importazione e inserendo alla voce «Osservazioni» una delle diciture seguenti:- «Monetaert udligningsbeloeb ikke ydet»,-«Waehrungsausgleichsbetrag nicht gewaehrt»,-«AEaaã ÷ïñçãÞèçêaa íïìéóìáôéêue aaîéóùôéêue ðïóue»,-«Monetary compensatory amount not granted»,-«Montant compensatoire monétaire non octroyé»,-«Importo compensativo monetario non concesso»,-«Monetair compenserend bedrag niet toegekend». 3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le informazioni di cui all' devono essere riportate nell'esemplare di controllo. 4. L'esemplare di controllo rispedito all'ufficio doganale di partenza o all'ufficio centrale competente viene da questo inviato per le vie ufficiali all'organismo pagatore. 5. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 1 non è rinviato all'ufficio di partenza o all'ufficio centrale competente entro tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi. I documenti giustificativi devono comprendere copia o fotocopia, autenticata dai servizi competenti, della dichiarazione d'importazione nello stato membro destinatario.In tal caso, l'ufficio doganale competente dello stato membro destinatario deve riprodurre nella copia della dichiarazione d'importazione la dicitura destinata a figurare nella parte dell'esemplare di controllo intitolata «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» e deve autenticare tale dicitura apponendo il proprio timbro. 6. Al più tardi il 1° marzo di ogni anno, gli stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno precedente, un prospetto indicante, per settore di prodotti, il numero dei casi di applicazione del paragrafo 5, la causa del mancato rinvio dell'esemplare di controllo, sempreché essa sia nota, i quantitativi in questione, nonché l'importo compensativo di cui trattasi. 7. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti cui non si applicava alcun importo compensativo monetario all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, ma ai quali tale importo si applica al momento dell'importazione, il pagamento da parte dello stato membro esportatore è subordinato alla presentazione:a) di una copia o fotocopia della dichiarazione di cui al paragrafo 5, autenticata e debitamente vistata. Devono essere inoltre presentati il documento di trasporto ed una copia della dichiarazione d'esportazione, oppureb)di un esemplare di controllo preventivamente o retroattivamente rilasciato dall'ufficio doganale di partenza e utilizzato in conformità dei paragrafi da 1 a 4. Sezione E Pagamento
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