Art. 7

In vigore dal 11 nov 1985
1. Salvo se l'importo è stato fissato in anticipo e fatto salvo il disposto dell', paragrafo 4, e dell', l'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'esportazione è quello applicabile il giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione d'esportazione. Questo giorno è altresì determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato. 2. In caso di applicazione degli del regolamento (CEE) n. 2730/79, l'importo compensativo monetario da riscuotere o da concedere è quello valido l'ultimo giorno del mese, salvo se è fissato in anticipo. 3. In caso di applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 2730/79, gli importi compensativi monetari sono calcolati sulla stessa base delle restituzioni all' esportazione. 4. Dal momento in cui la dichiarazione d'esportazione è accettata, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino al momento della loro uscita dal territorio dello stato membro esportatore o sino al momento in cui raggiungono una delle destinazioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 2730/79.
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