Art. 2
In vigore dal 11 nov 1985
1. Gli importi compensativi monetari si applicano ai prodotti importati o esportati. 2. Tuttavia, non si applicano importi compensativi monetari:a) all'esportazione di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 2, del trattato, qualora tali prodotti provengano da un altro stato membro e non siano stati importati prima dell' espletamento delle formalità doganali di esportazione.b)ai prodotti introdotti nel territorio di uno stato membro in provenienza da un paese terzo o da un altro stato membro fino a quando tali prodotti si trovino: - sotto controllo doganale conformemente alle disposizioni della direttiva 68/312/CEE, -sotto il regime di deposito doganale o di zona franca, a condizione che non siano sottoposti a trattamenti diversi da quelli definiti come manipolazioni usuali dalla direttiva 71/235/CEE. 3. Negli scambi intracomunitari, gli stati membri non possono applicare gli importi compensativi monetari ai prodotti di origine comunitaria o ai prodotti in libera pratica che siano importati per essere trasformati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3154:oj#art-2