Art. 5

In vigore dal 11 nov 1985
1. L'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'importazione è quello applicabile il giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione d'importazione, salvo che l'importo stesso sia stato fissato in anticipo. Tuttavia, per i prodotti destinati ad essere immessi in consumo nello stato membro nel quale sono stati introdotti in base a regime di perfezionamento attivo, l'importo da applicare è quello valido il giorno in cui le autorità doganali accettano il documento doganale in base al quale i prodotti sono sottoposti al regime di perfezionamento attivo. 2. I prodotti possono essere svincolati dalle autorità doganali soltanto quando l'importo compensativo monetario sia stato pagato oppure sia stata costituita una cauzione oppure sia stata concessa una dilazione di pagamento della durata prevista dalla direttiva 78/453/CEE, alle condizioni dalla stessa stabilite.
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