Art. 18
In vigore dal 11 nov 1985
1. Nessun importo compensativo monetario è concesso all'importazione di prodotti che non si trovano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 2, del trattato, in tutti i casi di cui al capitolato I del regolamento (CEE) n. 918/93 del Consiglio (1). 2. All'esportazione in un altro stato membro o all'importazione da uno stato membro di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 2, del trattato, gli importi compensativi monetari non si applicano alle operazioni effettuate nelle stesse condizioni di quelle previste al capitolo I del regolamento (CEE) n. 918/83.3. Nessun importo compensativo monetario è concesso all'esportazione in un paese terzo in tutti i casi di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83.Inoltre, nessun importo compensativo monetario è applicato, all'esportazione in un paese terzo:a) alle piccole le spedizioni prive di carattere commerciale. Le condizioni di applicazione di questa franchigia sono quelle previste agli del suddetto regolamento;b)ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Le condizioni di applicazione di questa franchigia sono quelle previste agli articoli da 45 a 49 del suddetto regolamento;c)ai prodotti destinati ad esami, analisi o sperimentazioni. Le condizioni di applicazione di questa franchigia sono quelle previste agli articoli 100, 102 e 103 del suddetto regolamento. 4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, i limiti d'applicazione della franchigia, per quanto riguarda le spedizioni di valore trascurabile, le piccole spedizioni prive di carattere commerciali e i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono quelli previsti rispettivamente dalle direttive 69/169/CEE, 74/651/CEE e 83/181/CEE del Consiglio (2).Tuttavia, per le esportazioni nei paesi terzi di prodotti soggetti a prelievi all'esportazione o ad altri oneri all'esportazione, istituiti nel quadro della politica agraria comune o nel quadro del regime specifico applicabile a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, i quantitativi per i quali non si applicano gli importi compensativi monetari non possono superare 3 kg per spedizione o per viaggiatore. 5. In caso di applicazione del paragrafo 2, se un documento che giustifica il carattere comunitario del pro- dotto è utilizzato per un'esportazione in un altro stato membro, tale documento deve recare nella casella «designazione dei prodotti» una delle diciture seguenti:- «fritaget for monetaere udligningsbeloeb - jf. artikel 18 i forordning (EOEF) nr. 3154/85»,-WAB-Befreiung - Artikel 18 der Verordnung (EWG) Nr. 3154/85»,-«áðáëëáãÞ ÍAAÐ - UEñèñï 18 ôïõ êáíïíéóìïý (EOK) áñéè. 3154/85»,-«exempt from MCA - Article 18 of Regulation (EEC) No 3154/85»,-«franchise MCM - article 18 du règlement (CEE) n° 3154/85»,-«franchigia ICM - del regolamento (CEE) n. 3154/85»,-«vrijstelling MCB - artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 3154/85». 6. Se, all'importazione in uno stato membro, si applica il paragrafo 2, l'autorità competente di questo stato membro informa quella dello stato membro d'esportazione:- dei casi in cui il documento che giustifica il carattere comunitario del prodotto non reca la dicitura prevista al paragrafo 5;-dei casi in cui i controlli previsti ai titoli XVI e XX, lettera c), del capitolo I, del regolamento (CEE) n. 918/83 accertano che non sono state rispettate le condizioni previste per la non applicazione degli importi compensativi monetari.I controlli diversi da quelli menzionati al primo comma, da effettuare nei casi previsti al capitolo I del regolamento (CEE) n. 918/83 dello stato membro di destinazione, non si applicano per un'esportazione in un altro stato membro.In tal caso, la competente autorità dello stato membro d'esportazione determina le giustificazioni che l'esportatore deve fornire. 7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il valore totale delle spedizioni considerate è determinato tenendo conto soltanto dei prodotti cui si applicano importi compensativi monetari.
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