Art. 20
In vigore dal 11 nov 1985
Gli stati membri sono autorizzati a non concedere o riscuotere importi compensativi monetari per prodotti dichiarati contemporaneamente per lo svincolo all'importazione e per la riesportazione se gli importi compensativi monetari sono identici in entrambi i casi, sempreché ciò non dia luogo ad un vantaggio o ad uno svantaggio non giustificato sul piano dell'applicazione di tali importi. Ove si sia fatto uso di tale autorizzazione, gli stati membri provvedono a che non sia applicato alcun importo compensativo.
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