Art. 23
In vigore dal 11 nov 1985
1. Fatto salvo il disposto dell', negli scambi in zone di confine le autorità competenti possono subordinare l'applicazione dell'importo compensativo monetario a condizioni particolari, onde evitare irregolarità. 2. Se lo stato membro importatore si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 e se, in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1677/85, l'importo compensativo monetario è versato dallo stato membro esportatore, l'ufficio doganale competente dello stato membro destinatario provvede a rinviare l'esemplare di controllo di cui all', paragrafo 1, soltanto quando è stata fornita la prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 3. Gli stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione, che ne informa gli altri stati membri, le misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
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