Art. 27
In vigore dal 11 nov 1985
1. Gli stati membri sono autorizzati a non applicare importi compensativi monetari per il granturco della sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune temporaneamente esportato da uno stato membro verso un altro per essere essiccato. 2. Le autorità competenti degli stati membri possono negare il beneficio delle disposizioni di cui al presente articolo se il carattere del richiedente o la natura della lavorazione prevista non sono tali da garantire l'esecuzione dell'intera operazione in conformità della normativa vigente. 3. L'autorizzazione a non applicare gli importi compensativi monetari prevista dal paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:- il richiedente è una persona fisica o giuridica stabilita nello stato membro di spedizione;-l'essiccazione ha luogo nello stato membro di destinazione secondo le istruzioni e per conto del richiedente;-il granturco essiccato viene restituito entro un periodo fissato dalle autorità competenti dello stato membro di esportazione e comunque non eccedente sei mesi;-le autorità competenti degli stati membri interessati autorizzano le operazioni in causa. 4. Gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le operazioni siano eseguite sotto controllo ufficiale e che il quantitativo di granturco esportato corrisponda a quello restituito, salvo cali e perdite inevitabili nel corso dell'operazione. 5. Ai fini del paragrafo 4, gli stati membri utilizzano la «Scheda informativa destinata ad agevolare l'esportazione temporanea di merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate» che figura nell'allegato E 8, appendice I, della decisione 77/415/CEE del Consiglio (1). Nella casella C della scheda, intitolata «Natura del lavoro da effettuare», vengono iscritti i termini «Applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 3154/81», che devono figurare anche sui documenti di transito e su tutte le relative dichiarazioni doganali.
Storico versioni
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