RegolamentoCapo II

Art. 87

Documenti di carico e di scarico.

In vigore dal 1 gen 1940
1. L'entrata di materiali nei magazzini è dimostrata con ordini di carico mod. 38 emessi dall'Ufficio di ragioneria sulla base dei documenti seguenti: a) per gli acquisti: verbali di collaudo ed accettazione modello 39 della Giunta di ricezione; oppure quando i materiali non debbono passare per la Giunta di ricezione, verbali mod. 65 degli Uffici tecnici, della Commissione permanente per l'esperimento di materiali da guerra, o di speciali commissioni di collaudo; fatture dei fornitori nel caso di acquisti per contrattazione verbale o per corrispondenza secondo gli usi del commercio, munite secondo i casi della dichiarazione di cui all'ultimo comma del successivo n. 1 o dell' n. 6 e corredate nel caso di acquisto per corrispondenza del certificato di collaudo e accettazione; b) per materiali sopravanzati nei lavori o per oggetti riparati per conto del magazzino, nonché per residui di lavorazioni o ricuperi da dimissioni: prospetto modello 10 delle retrocessioni e dei versamenti; c) per restituzione di combustibili, di materiali di consumo o di munizionamento ( n. 5), o di materiali distribuiti in più ( n. 7); per scarico di materiali da inventario o da quaderni di dotazione ( n. 15); per Versamento di prodotti di lavoro delle officine, o di ricuperi provenienti dai lavori di cui al precedente n. 3, o da esercitazioni di tiro ( n. 5) o da demolizioni ordinate dalla Giunta di verifica in seguito a ricambi: nota di introduzione al magazzino modello 41; d) per invio di materiali da altri magazzini: ordine di passaggio modello 42 di cui al successivo paragrafo 7; e) per restituzione di materiali prestati, per accertamento di eccedenze e conseguenti nuove prese in carico: verbali di accertamento di cui agli n. 8; 81 n. 3 e 4; 93 n. 3 e 94 n. 3; f) per versamento di ricuperi provenienti da demolizioni eseguite dalle officine per scarico o per ricambio di materiali inscritti nei loro inventari:verbali mod. 43; g) per cambio di classifica: prospetto mod. 119 di cui al seguente paragrafo 13 oppure, qualora si tratti di compensazioni, decreto Ministeriale che l'approva (vedi anche il successivo paragrafo 4). 2. Le operazioni le quali producono diminuzioni di carico nei magazzini si effettuano in base ai documenti seguenti: a) per somministrazioni di materiali da lavoro alle officine: prospetto modello 10 delle distribuzioni; b) per somministrazione di materiali di consumo e del munizionamento (di cui al successivo , n. 2): richiesta mod. 33-bis del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, Corpi e Regie navi; c) per invio ad altri magazzini: ordine di passaggio mod. 42 di cui al successivo paragrafo 7; d) per somministrazione di materiali richiesti per i lavori delle navi officina ( n. 3) o per manutenzioni e piccoli lavori da eseguire coi mezzi delle Regie navi o degli Enti a terra (): richiesta mod. 44; e) per somministrazione di materiali in alimento di inventario o di quaderno di dotazione ( n. 7); o passati ai musei ( n. 2); per sostituzione di oggetti dismessi, avariati o perduti ( n. 2 e 6); per rifornimento di depositi semoventi (); per rifornimento di materiale di consumo o di combustibili per gli uffici e per i galleggianti a motore adibiti ai servizi generali dell'Arsenale nei casi di cui al successivo n. 6; richiesta mod. 44 corredata, quando ne sia il caso, dei documenti di cui al successivo n. 8; f) per vendite, cessioni, trasformazioni, prestiti, lavorazioni di materiale; verbali di consegua mod. 45, corredati se del caso, dei documenti di cui ai successivi paragrafi 9, 10 e 11; g) per somministrazione di prime dotazioni ( n. 8): fogli mod. 66; h) per somministrazione di dotazioni provvisorie a navi requisite o noleggiate, o di materiali destinati ad enti oltremare privi di magazzini a contabilità giudiziale o da portare a carico di inventari o quaderni di dotazione; verbali di consegna mod. 120 ( n. 1.e 112 n. 2); i) per perdite od avarie di materiali causate da forza maggiore, o dovute a cali naturali od a negligenza del consegnatario o di chi nella spedizione aveva l'incarico dell'invio, del trasporto, del movimento o del ritiro alla consegna; per accertamento di deficienze non compensate con materie affini: decreto Ministeriale di autorizzazione corre dato dei documenti di cui al successivo paragrafo 12; l) per cambio di classifica: prospetto di cui al seguente paragrafo 13 oppure qualora si tratti di compensazioni, decreto Ministeriale che le approva. 3. L'ordine di carico mod. 38 relativo a materiali acquistati deve contenere oltre il riferimento al verbale della Giunta di ricezione o del collaudatore anche le seguenti indicazioni: a) il nome del fornitore, la data del contratto e gli estremi della sua registrazione alla Corte dei conti, quando non. si tratti di acquisto in economia; b) il nome del fornitore, la disposizione del presente regolamento autorizzante l'acquisto in economia (per contrattazione verbale o col sistema del cottimo fiduciario) nonché la data dell'autorizzazione ministeriale quando questa da richiesta nel caso di acquisto disposto dal direttore dei Lavori in base alle facoltà a lui delegate (). 4. Quando il carico riguarda materiali la cui classificazione è stata cambiata, o materiali introdotti in seguito alla lavorazione o trasformazione, o restituiti da chi li aveva avuti in prestito, sull'ordine di carico mod. 38 devono essere riportati gli estremi dei documenti di scarico relativi al materiale che ha cambiato classificazione o al materiale uscito dal magazzino per essere rilavorato o trasformato o dato in prestito. 5. I documenti di scarico sono firmati dal direttore dei lavori dal quale dipende il magazzino o da un suo delegato, fatta eccezione per le richieste mod. 6, le note di retrocessione mod. 8 ed i prospetti mod. 10 firmati invece dal capo officina (quale responsabile dei prelevamenti e delle retrocessioni dei materiali relativi al servizio delle lavorazioni) e dal consegnatario del magazzino: però i prospetti mod. 10 debbono pure portare il visto del direttore dei lavori o, quale suo delegato, dall'ufficiale dirigente l'officina. Dopo eseguito le scritturazioni di magazzino essi vengono inviati all'Ufficio di ragioneria che provvede alle scritturazioni patrimoniali ed alla emissione dei fogli di variazione ai quaderni di dotazione delle navi o agli inventari degli enti a terra (vedi successivo ), oltre quando ne è il caso, alle altre operazioni di cui al precedente n. 3, e rilasci, dichiarazione di scarico su ciascun documento con la indicazione della numerazione progressiva assegnatagli. 6. Nel caso di spedizione di materiali a navi dislocate all'estero o nelle Colonie o ad enti a terra della Regia marina situati oltre i confini del Regno vale per lo scarico la firma sui documenti contabili del capo dell'ufficio spedizioni che ha provveduto all'invio a termini del successivo . 7. Nel caso di passaggio di materiali da un magazzino ad un altro l'ordine mod. 42 è redatto in doppio originale. Il magazzino che li compila appena firmati dal direttore li invia all'Ufficio di ragioneria che eseguite le registrazioni di sua competenza restituisce vistato il primo esemplare come documento di scarico provvisorio e rimette l'altro al consegnatario del magazzino ricevente, pel tramite dei competente Ufficio di ragioneria quando il magazzino non sia compreso nella propria circoscrizione per la quietanza e le indicazioni relative all'ordine di carico. Esso è poi restituito, sempre pel tramite dell'Ufficio di ragioneria, al consegnatario del magazzino mittente che lo unisce all'altro esemplare completando così il documento definitivo di scarico. 8. Alle richieste di materiali mod. 44 per rimpiazzo si debbono unire, seconda le disposizioni del successivo , i certificati di credito od i verbali originali di perdita corredati, quando la perdita è derivata da forza maggiore, del decreto Ministeriale di autorizzazione, o, per le perdite derivate da negligenza, della dichiarazione di eseguito introito in cassa sia a terra che a bordo (vedi precedente , n. 5). Qualora l'addebito non sia stato accettato dal consegnatario (paragrafo 6 del precedente ) è fatto constare ciò nella dichiarazione indicando il foglio col quale il reclamo è stato inviato al Ministero per le sue decisioni. 9. Nel caso di materiali ceduti ai verbali di consegna mod. 45 si devono unire copia dell'autorizzazione ministeriale, un esemplare del conto liquidazione mod. 97 la quietanza originale di tesoreria e le copie dei documenti atti a giustificare l'applicazione di prezzi di cessione diversi da quelli di nomenclatura (vedi successivi ). Qualora non sia possibile allegare la quietanza originale perché comune a più cessioni si sostituisce apposita dichiarazione della Direzione indicando il documento cui è allegata la quietanza. 10. Nel caso di cessione gratuita di materiali dai verbali di consegna mod. 45 deve risultare la disposizione legislativa in base alla quale la cessione è avvenuta gratuitamente in deroga al disposto del primo comma dell'art. 159 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. 11. Nel caso di vendita di materiali ai verbali di consegna mod. 45 va allegata copia del contratto o del verbale di aggiudicazione e delle condizioni particolari di vendita, un esemplare del conto di liquidazione mod. 70 e le quietanze originali di tesoreria, il tutto conformemente al disposto dei successivo n. 9. Vale quanto è stabilito dal secondo periodo del precedente paragrafo 9. Se la vendita è fatta in base alle facoltà di cui al successivo , n. 3, 4 e 7, ciò è fatto constatare con una dichiarazione del direttore dei lavori, corredata di copia dell'autorizzazione ministeriale o di quella del comandante dell'arsenale quando è ammessa. Sono pure allegati i verbali di perizia. 12. Al decreto Ministeriale di cui alla lettera i) del precedente paragrafo 2 deve essere allegato il verbale di accertamento ed in caso di addebito al consegnatario la quietanza di tesoreria provante il versamento dell'addebito: qualora questo sia stato ratizzato si allega copia dell'autorizzazione ministeriale con la quietanza del primo versamento, mentre quelle successive sono spedite di volta in volta al Ministero. Vale quanto prescrive il secondo periodo del precedente paragrafo 9. 13. Nel caso di cambio di classificazione derivante da aggiunte o varianti al libro di nomenclatura, di cui al precedente n. 3, si redige un prospetto mod. 119 nel quale da un lato i materiali da scaricare sono descritti secondo le precedenti caratteristiche e dall'altro gli stessi sono descritti secondo le nuove caratteristiche per il carico. Il prospetto costituisce il documento di scarico mentre per il carico va redatto l'ordine mod. 38. 14. La numerazione degli ordini di carico e quella dei documenti di scarico deve essere rigorosamente progressiva per esercizio finanziario; sono vietati numeri bis. L'ordine di carico e i documenti di scarico devono essere redatti in modo chiaro. Qualunque correzione che si dovesse apportare sui medesimi deve recare la firma del consegnatario e del capo dell'Ufficio di ragioneria o di un suo delegato. Non vi debbono essere scritte neppure a matita cose estranee ai documenti stessi. Deve essere cura del compilatore di sbarrare lo spazio tra l'ultima voce del documento e le firme. 15. Tanto sull'ordine di carico quanto sui documenti di scarico devono indicarsi soltanto i prezzi unitari dei materiali senza eseguire le valutazioni e le somme: queste operazioni, ai fini delle scritture patrimoniali, si effettuano presso l'Ufficio di ragioneria tanto sulle matrici degli ordini di carico quanto sui documenti di scarico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-87

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