RegolamentoCapo V

Art. 114

Vendite.

In vigore dal 8 ott 1947
1. I direttori dei lavori propongono al Ministero di vendere gli oggetti e i materiali dichiarati fuori uso a termini dell'articolo precedente, quando non ritengano opportuno di procedere alla loro demolizione o trasformazione, osservando le norme stabilite dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato, dal presente regolamento e dalle vigenti condizioni generali di appalto, salvo che per motivi di sicurezza pubblica, o d'igiene, o per ragioni di indole militare, ovvero per evitare abusi, convenga distruggerli o disporne altrimenti, ciò che è fatto risultare da apposito verbale. 2. Si considerano materiali fuori uso, e si provvede a termini del precedente paragrafo, i residui ed i ricuperi delle lavorazioni giudicati non reimpiegabili nei lavori o non trasformabili o che esistano in quantità eccedenti i bisogni delle officine. 3. Alla vendita, autorizzata dal Ministero, di materiali fuori uso stimati di valore non superiore alle lire ventimila provvede il Comando dell'Arsenale per delega del Ministero stesso. Se gli oggetti da vendere superano il valore di diecimila lire, nelle operazioni d'incanto o di licitazione ed alla firma del contratto deve intervenire un agente demaniale. Quando il valore presunto supera le lire ventimila alla vendita provvede il Ministero. È esteso alle vendite il divieto di cui al successivo n. 4. 4. Qualora i materiali da vendere non eccedano il valore presunto di L. 1000 i direttori dei lavori possono, coll'autorizzazione del Ministero, contrattare verbalmente la vendita ed eseguire l'immediata consegna del materiale venduto all'acquirente, previo versamento del prezzo nelle casse dello Stato. 5. La consegna dei materiali venduti è fatta agli acquirenti dal consegnatario del magazzino o da un suo delegato, con l'assistenza di uno o più ufficiali, a ciò delegati dal comandante dell'Arsenale, dopo che ne sia stato effettuato il pagamento, mediante il verbale mod. 45, redatto giorno per giorno in tre esemplari. L'eventuale consegna di materiali in più di quelli indicati nel contratto non può aver luogo se non contro il versamento in tesoreria del valore eccedente ed accertamento che sia stato anche eseguito il pagamento della tassa complementare di registro. 6. In caso di vendita di esplosivi fuori uso la consegna è subordinata alla presentazione da parte dell'acquirente del nulla osta dell'ufficio tecnico di finanza e dell'autorità di pubblica sicurezza. 7. Allorchè il valore dei materiali da vendere non eccede le L. 5000 ed interessi per ragioni di sicurezza, d'igiene od altro, di sgombrare al più presto lo stabilimento, il comandante dell'Arsenale può autorizzare l'immediata consegna del materiale al compratore rimasto aggiudicatario in seguito ad incanto pubblico od a licitazione privata, previo versamento dell'importo della vendita nelle casse dello Stato, e delle spese inerenti al contratto presso l'Ufficio contratti, senza attendere la registrazione dell'atto. 8. Espletata la consegna dei materiali venduti, l'Ufficio amministrativo della Direzione compila il Conto di liquidazione mod. 70, col conteggio delle multe eventualmente applicate in relazione alle date di estrazione dei materiali stessi, invita l'acquirente ad accettare le risultanze del conto firmandolo ed a versare l'ammontare delle multe nelle casse dello Stato, fissando al tal fine un termine. Ove durante questo l'acquirente non abbia effettuato il versamento o rivolta istanza motivata per il condono totale o parziale della multa, la Direzione dei lavori procede nel seguente modo: a) se il contratto di vendita fu approvato dal Comando. dell'Arsenale in base alle disposizioni del l° comma del precedente paragrafo 3 propone al Comandante dell'Arsenale di autorizzare lo svincolo della cauzione previa deduzione della multa, che deve essere commutata in quietanza di entrata con imputazione ai proventi eventuali del Tesoro; b) se il contratto di vendita fu approvato con decreto del Ministero, comunica a quest'ultimo copia del conto di liquidazione affinché possa tener conto del mancato pagamento dello multe nell'autorizzare lo svincolo della cauzione. 9. Subito dopo espletato tutte le pratiche indicate ai paragrafi precedenti, l'Ufficio amministrativo invia al consegnatario del magazzino per le prescritte registrazioni e lo scarico del materiale venduto un esemplare del conto riepilogativo mod. 70 allegandovi: a) un esemplare del verbale di consegna; b) una copia conforme degli atti contrattuali di vendita; c) la quietanza, originale di tesoreria relativa al pagamento dell'importo dei materiali; d) ogni altro documento che possa esser ritenuto indispensabile per la giustificazione dello scarico. 10. Analogamente si procede per la vendita delle navi o dei galleggianti radiati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Nel regolamento per i servizi degli arsenali delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e la contabilita' dei lavori e dei materiali, approvato con il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898, sono stabiliti i seguenti maggiori limiti: [...] all'art. 114, n. 3, L. 200.000 e L. 100.000, rispettivamente in luogo di L. 20.000 e L. 10.000; al n. 4, lire 10.000 in luogo di L. 1000 ed al n. 7, L. 50.000 in luogo di L. 5000". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1946.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-114

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