RegolamentoCapo V

Art. 113

Dimissioni e demolizioni.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il direttore dei lavori che riconosca opportuna la dimissione di apparati motori, di artiglierie, di armi subacquee, di macchine motrici ed utensili, di galleggianti e di materiali analoghi in dotazione delle officine, ne fa proposta al Ministero con apposita relazione da inviare pel tramite del Comando dell'Arsenale previo parere del Consiglio dei lavori. Se il Ministero approva la dismissione i materiali sono compresi tra quelli fuori uso. 2. Il direttore dei lavori ha facoltà di dismettere, dichiarandole fuori uso, e surrogare le parti che nel corso di riparazione di una nave o di un complesso siano trovate in cattive condizioni, salvo che le parti da dismettere siano di grande importanza nel qual caso procede conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente. Ha pure facoltà di dismettere e dichiarare fuori uso gli strumenti, gli arnesi, gli utensili, ed altri oggetti analoghi che formano il corredo delle officine qualora per qualunque ragione siano divenuti non più atti al servizio. 3. Per i materiali e gli oggetti non considerati nei paragrafi precedenti, depositati nei magazzini, che siano riconosciuti non idonei ad ulteriore servizio o perché di modello antiquato o perché difficilmente reimpiegabili o per altro motivo, il direttore dei lavori formula proposte di materiali da dichiarare fuori uso mod. 50 che previo esame o parere del Consiglio dei lavori, sono inviate al Ministero in doppio esemplare, uno dei quali è restituito con le decisioni. 4. I materiali dichiarati fuori uso a termini dei precedenti paragrafi se compresi in inventari sono versati nei magazzini con verbale mod. 43. Se già compresi nei materiali del magazzino il consegnatario provvede a classificarli nella categoria c) di cui al precedente n. 2.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-113

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