RegolamentoTitolo V

Art. 116

Facoltà delegate ai direttori dei lavori per alcune provviste e lavori.

In vigore dal 26 mar 1948
1. In relazione a quanto dispone il precedente n. 1 il direttore dei lavori provvede in armonia e sotto la sua personale responsabilità fino al limite di L. 8000: a) all'acquisto di materiali occorrenti per i lavori, quando ritenga che la procedura normale possa riuscire di pregiudizio al regolare e sollecito corso dei lavori stessi; b) all'esecuzione di lavori speciali che sia impossibile o non conveniente eseguire con i mezzi della Direzione; c) ad operazioni di facchinaggio, trasporto e movimento di materiali aventi carattere eccezionale od urgente, quando non sia conveniente o possibile eseguirle con i mezzi della Direzione; d) alle minute spese. Il giudizio di opportunità o di convenienza del direttore dei lavori deve essere espresso in apposita dichiarazione da allegare agli atti di liquidazione della spesa. Nel caso di acquisto per contrattazione verbale o per lettera secondo gli usi del commercio la dichiarazione è apposta sulla fattura insieme a quella prescritta dal seguente n. 2 penultimo comma. 2. Il direttore dei lavori può altresì provvedere in economia e sotto la sua personale responsabilità, purchè la spesa non superi le lire 75.000, ma con l'autorizzazione o la sanzione del Ministero: a) all'acquisto di materiali di consumo per le Regie navi in armamento quando vi sia inderogabile necessità di provvedere ai rifornimenti di bordo, non vi possa provvedere con le scorte dei magazzini, non sia possibile aspettare gli ordinari rifornimenti e manchi anche il tempo o la possibilità di ricorrere a prelevamenti da magazzini di altre sedi; b) all'acquisto di materiali occorrenti a ricambi di dotazioni delle Regie navi, od alla esecuzione o prosecuzione di lavori nei Regi stabilimenti militari marittimi, quando l'urgenza dei singoli casi non consenta, in modo assoluto di subordinare l'andamento dei lavori alla osservanza delle norme ordinarie della contabilità generale, o alla possibilità di rifornimenti da altre sedi; c) ad operazioni di facchinaggio per il carico o lo scarico da navi Regie o noleggiate o requisite di materiali o combustibili, quando per esse non vi siano contratti in corso e l'urgenza delle operazioni da compiere sia tale da richiedere la loro immediata esecuzione; d) a fare eseguire presso privati stabilimenti lavori di carattere urgentissimo, che non si possano effettuare con i mezzi della Direzione. Qualora per ragioni di assoluta urgenza il direttore dei lavori provveda a quanto sopra senza l'autorizzazione ministeriale, la richiesta di sanzione è inviata al Ministero pel tramite del Comando dell'Arsenale cui compete di esprimere il proprio parere. 3. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare in economia e sempre sotto la sua personale responsabilità lavori urgenti di riparazione al Regio naviglio nonché i lavori occorrenti in caso di pericolo, per evitare perdite di materiale galleggiante dello Stato o per recuperare quello naufragato. A tal fine può affidare subito lavori il cui importo non ecceda le L. 150.000 dandone immediato avviso al Ministero per la ratifica della spesa. Qualora preveda che per l'ultimazione dei lavori occorra superare il limite anzidetto, richiede l'autorizzazione ministeriale. In questo caso alla liquidazione della spesa provvede il Ministero, previo parere dei Corpi consultivi (Consiglio superiore di marina e Consiglio di Stato) qualora la spesa complessiva superi le lire 500.000. 4. È vietato di suddividere artificiosamente in più o diverse stipulazioni uno stesso lavoro od una stessa fornitura da affidare alla medesima persona o ditta. 5. Il Ministero assegna distintamente per ogni capitolo del bilancio i fondi che il direttore dei lavori ha facoltà di erogare per gli acquisti o lavori di cui ai precedenti paragrafi. Per nessun motivo il direttore può eccedere le assegnazioni fatte dal Ministero, e in ogni caso, prima di procedere ad ulteriori acquisti o ad ordinare altri lavori, deve avere ottenuto le assegnazioni complementari (vedi il successivo numero 10). Per il pagamento delle spese il Ministero provvede con ordini di accreditamento il cui importo singolo può superare il limite di cui all' della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ma non il milione. 6. Nei casi indicati nei numeri precedenti il direttore dei lavori può disporre gli acquisti mediante contrattazione verbale contro l'immediata consegna della merce qualora si verifichino le circostanze di cui al seguente , n. 3. Negli altri casi il direttore dei lavori applicando il sistema del cottimo fiduciario, interpella con le norme di cui al successivo le ditte idonee alla fornitura ed inscritte nell'elenco dei fornitori per la Regia marina per conoscere le condizioni cui sarebbero disposte ad eseguirle e l'affida a quella che, a suo giudizio, ha presentato l'offerta più conveniente, concordando con essa le condizioni di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia. Deve pure richiamare la facoltà per l'Amministrazione di provvedere alle provviste ed ai lavori a rischio e pericolo del cottimista o di rescindere l'accordo mediante semplice denuncia, qualora l'assuntore manchi ai patti concordati, conformemente a quanto stabiliscono le condizioni generali di appalto per le forniture alla Regia marina che debbono sempre essere osservate salvo le deroghe espressamente risultanti dall'atto contrattuale. Può ricorrere ad un'unica ditta anche se non compresa nello elenco dei fornitori, quando ciò fila reso necessario dal genere della fornitura, facendo risultare esplicitamente questa circostanza negli atti. 7. L'assuntore di lavori o di forniture col sistema del cottimo fiduciario deve, a garanzia degli obblighi assunti, dare cauzione nella misura del decimo dell'importo del lavoro o della fornitura, salva la facoltà di cui al penultimo comma dell' del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il direttore dei lavori, qualora lo ritenga opportuno, può esonerarlo da quest'obbligo contro diminuzione del prezzo concordato, da effettuare all'atto della liquidazione, di una somma pari all'interesse del cinque per cento annuo sul decimo della fornitura per il tempo intercorrente dalla data dell'atto contrattuale a quella del verbale di accettazione definitiva, sempre che non sia stata prestabilita nell'atto contrattuale la somma da dedurre per quel titolo. 8. Sono applicabili alle forniture di cui sopra le disposizioni del seguente che non siano in contrasto con quanto prescrive il precedente paragrafo 6.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino alla data di cui al precedente art. 1, i limiti di spesa per l'esecuzione di provviste e lavori in economia stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 116 del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, possono essere elevati, con determinazione del Ministro per la marina, rispettivamente, da L. 8000, 75.000 e 150.000 a L. 40.000, 375.000 e 750.000".
  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Nel regolamento per i servizi degli arsenali delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e la contabilita' dei lavori e dei materiali, approvato con il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898, sono stabiliti i seguenti maggiori limiti: [...] all'art. 116, al n. 1, L. 80.000 in luogo di L. 8000, al n. 2, L. 750.000 in luogo di L. 75.000 ed al n. 3, L. 1.500.000 e L. 5.000.000, rispettivamente in luogo di L. 150.000 e L. 500.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1946.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-116

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