Regolamento›Titolo V
Art. 121
Trasformazioni e lavorazioni di materiali affidate all'industria privata o ad altre Amministrazioni dello Stato.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Quando occorra di consegnare a privati o ad enti estranei alla Regia marina materiali da sottoporre a lavorazione o trasformazione nei loro stabilimenti, pur restando i materiali stessi di proprietà dello Stato la consegna viene eseguita dal magazzino interessato in base a verbale mod. 45 redatto in doppio esemplare, con l'assistenza di un delegato del Direttore dei lavori da cui dipende il magazzino.
Qualora però nella lavorazione o trasformazione intervenga anche una officina della Direzione con propri operai e quindi in base ad ordine di lavoro, la consegna è fatta dall'officina previo prelevamento dei materiali dal magazzino con richiesta mod. 6.
Il verbale, firmato dalla parte ricevente dal suddetto funzionario e dal consegnatario, deve recare l'indicazione degli estremi del contratto, della sua approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, o, se la lavorazione ha luogo in base a contratto di cottimo fiduciario, la disposizione del presente regolamento cui si fece ricorso: quando è il caso si deve anche indicare il numero dell'ordine di lavoro.
Un esemplare del verbale è conservato dal consegnatario del magazzino dopo registrato e vistato dall'Ufficio di ragioneria, per essere poi unito alla contabilità giudiziale come documento di scarico, oppure dall'officina e posto in quest'ultimo caso a corredo dell'ordine di lavoro; l'altro va unito al conto di liquidazione della spesa di cui al successivo .
2. Si procede come è detto al paragrafo precedente anche nel caso di consegna di materiali che la Regia marina si sia obbligata di fornire alla ditta che esegue lavori per suo conto. Qualora la ditta sia sotto la vigilanza di un ufficio tecnico il verbale di consegna mod. 45 oltre la firma per quietanza della ditta ricevente deve avere anche il visto del direttore dell'Ufficio tecnico; inoltre deve esservi indicato l'ente per 11 quale i lavori sono eseguiti affinché l'Ufficio di ragioneria possa imputare l'importo dei materiali al conto relativo.
Qualora la consegna debba avvenire in più riprese può essere eseguita con buoni provvisori firmati dal consegnatario del magazzino e dal delegato della ditta e vistati dal direttore dei lavori o da un suo delegato, da ricapitolare a consegna ultimata, o periodicamente qualora essa si debba protrarre per più di un mese, nel verbale mod.
45.
3. Sulla scorta del verbale di consegna di cui ai paragrafi precedenti, corredato da copia dell'atto contrattuale, o da un estratto di esso, l'Ufficio di ragioneria dà scarico al magazzino dei materiali consegnati e procede allo conseguenti scritturazioni patrimoniali.
Qualora la consegna risulti da più verbali, la copia dell'atto contrattuale è unita, soltanto al primo di essi, facendo poi gli opportuni riferimenti nei successivi documenti di scarico, e allegando all'ultimo di essi un prospetto dimostrativo delle consegne parziali.
4. L'atto contrattuale per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti paragrafi deve indicare:
a) la specificazione dei materiali e delle quantità, di essi che deve fornire la Regia marina; di quelli cui deve provvedere la ditta; l'indicazione dei materiali che la ditta deve introdurre in Arsenale sia come prodotto di lavoro sia come sopravanzi e ricuperi che la Regia marina intende di avere; la specificazione dei residui di lavorazione che si lasciano alla ditta perché di valore trascurabile;
b) la misura della cauzione che deve essere prestata a garanzia del materiale consegnato qualora esso debba essere introdotto negli stabilimenti della ditta, indipendente da quella relativa al regolare adempimento del contratto, oppure l'obbligo di assicurarlo contro tutti i rischi cui può andare soggetto presso un'istituto di gradimento della Regia marina. Il Ministro per la marina può però esonerare la ditta dall'obbligo di cui sopra lasciando che i rischi rimangano a carico dell'Amministrazione oppure sostituendovi l'obbligo della ditta di rendersi responsabile dell'integrità del materiale consegnato anche nei casi di perdita o di deterioramento derivante da forza maggiore;
c) la dichiarazione attestante che il materiale consegnato rimane di proprietà della Regia marina oppure l'obbligo di rilasciare detta dichiarazione, con firma autentica, all'atto della consegna del materiale quando la specificazione di cui alla lettera a) non sia sufficiente ad individuarlo.
Possono essere omesse le disposizioni di garanzia di cui sopra quando si tratti di piccoli lavori, che generalmente sono iniziati presso le officine mediante emissione di ordini di lavoro ma completati da assuntori privati, sempre che il valore del materiale che viene consegnato volta per volta all'assuntore non ecceda le lire 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-121