RegolamentoTitolo V

Art. 126

Contratti comuni a più direzioni dei lavori.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Nel caso di contratti di fornitura di materiali da consegnare a più stabilimenti di lavoro il Ministero comunica a ciascuno di questi la quota che gli compete. Ciascuna direzione interessata esegue per la quota assegnata, tutto ciò che è prescritto dai precedenti articoli: l'Ufficio amministrativo interessato appena espletata la fornitura della quota assegnata alla propria Direzione, compila il certificato di adempimento mod. 85 a favore del fornitore, e lo invia al Ministero con la dichiarazione di inesistenza di vincoli legali sulla cauzione. 2. Quando si tratta di contratto a richiesta, gli ordini al fornitore sono dati dal Ministero o dalla direzione dei lavori designata nel contratto che all'uopo si vale del mod. 75 da redigere in triplice esemplare, uno da inviare al Ministero, uno alla Giunta di ricezione ed il terzo al fornitore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-126

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