RegolamentoTitolo V

Art. 128

Svincolo delle cauzioni.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Lo svincolo delle cauzioni prestate dagli imprenditori per le provviste od i lavori disposti col sistema del cottimo fiduciario è disposto dal Comando dell'Arsenale mediante decreti mod. 86. Allo svincolo delle cauzioni relative a contratti approvati con decreto del Ministero provvede questo ultimo. 2. Ad impresa ultimata e quando allo svincolo della cauziono debba provvedere il Ministero, l'Ufficio amministrativo della direzione dei lavori gli trasmette, insieme al conto di liquidazione, il certificato di adempimento degli obblighi contrattuali mod. 85 da cui risulti pure che non esistono atti legali d'impedimento alla restituzione. Il certificato di cui sopra deve corredare il decreto di svincolo anche quando questo sia emesso dal Comando dell'Arsenale. 3. I decreti di svincolo di cauzioni emessi dal Comando dell'Arsenale devono essere iscritti nel repertorio mod. 72 a cura dell'ufficiale ai contratti. Tali decreti, dopo essere stati repertoriati, devono essere registrati nei termini prescritti a cura dell'ufficiale suddetto.
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